Art. 3.

      1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01, le parole: «settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque anni»;

          b) al comma 1, alinea, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          c) al comma 1-bis, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio di esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa».

 

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